Art. 3.
     Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale
         attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 1.  In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  provvede  alle  attivita'  di  vigilanza  di  cui
all'articolo  23,  comma  1,  e a quelle relative alla formazione del
personale di cui all'articolo 12 del  predetto  decreto  mediante  le
proprie  strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del
personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta
al  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   la   formazione   e
l'addestramento    del    personale    addetto    alla   prevenzione,
all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi
di  lavoro  a  norma  delle  disposizioni  sopracitate,  sono  quelle
elencate  nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959,
n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16  febbraio  1982  e
nel  decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione,
addestramento e di attestazione di idoneita' di cui  al  comma  3  e'
assicurata  dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in
base  ad  apposite  tariffe  stabilite  con  decreto   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.  Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse
modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del
costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di  cui  al
comma  1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati  nei  pertinenti  capitoli   di   spesa   del   Ministero
dell'interno  per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva
ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco.
  3.  I  comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento
di prova tecnica, rilasciano attestato  di  idoneita'  ai  lavoratori
designati  dai  datori  di  lavoro  di  cui all'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  che
hanno  partecipato  ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.
 
          Riferimenti normativi:
             (a) Si trascrive il  testo  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 626/1994:
             "1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto del
          Presidente della Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577,  i
          Ministri   dell'interno,  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, in relazione al tipo di attivita', al  numero  dei
          lavoratori  occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno
          o piu' decreti nei quali sono definiti:
                  a) (omissis);
               b)  le  caratteristiche  dello  specifico  servizio di
          prevenzione e protezione antincendio di  cui  all'art.  12,
          compresi  i  requisiti  del  personale  addetto  e  la  sua
          formazione".
              (b)  Il  D.Lgs.  19  settembre  1994,  n.  626,   reca:
          "Attuazione   delle   direttive   83/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro".   Si
          riporta il testo dell'art. 12 e del comma 1  dell'art.  23,
          come modificati dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242:
             "Art.  12  (Disposizioni  generali).  - 1. Ai fini degli
          adempimenti di cui all'art. 4,  comma  5,  lettera  q),  il
          datore di lavoro:
               a)  organizza  i  necessari  rapporti  con  i  servizi
          pubblici  competenti  in  materia   di   pronto   soccorso,
          salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
               b)  designa preventivamente i lavoratori incaricati di
          attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);
               c) informa  tutti  i  lavoratori  che  possono  essere
          esposti  ad  un pericolo grave ed immediato circa le misure
          predisposte ed i comportamenti da adottare;
               d) programma gli interventi, prende i provvedimenti  e
          da'  istruzioni  affinche' i lavoratori possano, in caso di
          pericolo grave ed immediato che non  puo'  essere  evitato,
          cessare  la  loro  attivita',  ovvero  mettersi  al sicuro,
          abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
               e)  prende   i   provvedimenti   necessari   affinche'
          qualsiasi   lavoratore,   in  caso  di  pericolo  grave  ed
          immediato per la propria sicurezza  ovvero  per  quella  di
          altre   persone  e  nell'impossibilita'  di  contattare  il
          competente superiore gerarchico, possa prendere  le  misure
          adeguate  per  evitare  le  conseguenze  di  tale pericolo,
          tenendo conto delle sue  conoscenze  e  dei  mezzi  tecnici
          disponibili.
             2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
          b),  il  datore  di  lavoro  tiene  conto  delle dimensioni
          dell'azienda  ovvero  dei  rischi  specifici   dell'azienda
          ovvero dell'unita' produttiva.
             3.  I  lavoratori  non  possono, se non per giustificato
          motivo,  rifiutare  la  designazione.  Essi  devono  essere
          formati,   essere  in  numero  sufficiente  e  disporre  di
          attrezzature  adeguate,  tenendo  conto  delle   dimensioni
          ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita'
          produttiva.
             4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
          motivate,   astenersi   dal   chiedere   ai  lavoratori  di
          riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in
          cui persiste un pericolo grave ed immediato".
             "Art.   23   (Vigilanza),comma   1.   -   La   vigilanza
          sull'applicazione   della   legislazione   in   materia  di
          sicurezza  e  salute  nei  luoghi  di  lavoro   e'   svolta
          dall'unita'  sanitaria  locale  e,  per quanto di specifica
          competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
          nonche',  per   il   settore   minerario,   dal   Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e per le
          industrie  estrattive  di  seconda  categoria  e  le  acque
          minerali  e  termali  dalle  regioni e province autonome di
          Trento e di Bolzano".
             Si riporta il testo delle lettere a) e q)  del  comma  5
          dell'art.  4  del  D.Lgs.  n. 626/1994, come modificato dal
          D.Lgs. n. 242/1996, sopracitate:
             "5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie  per
          la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
               a)  designa  preventivamente  i  lavoratori incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso  di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di pronto
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
                  b)-p) (omissis);
               q)  adotta  le  misure  necessarie   ai   fini   della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori,
          nonche' per il caso di pericolo  grave  e  immediato.  Tali
          misure  devono  essere adeguate alla natura dell'attivita',
          alle   dimensioni    dell'azienda,    ovvero    dell'unita'
          produttiva, e al numero delle persone presenti".
              (c)   Il   D.P.R.   26   maggio  1959,  n.  689,  reca:
          "Determinazione delle aziende e  lavorazioni  soggette,  ai
          fini  della  prevenzione  degli  incendi,  al controllo del
          comando del Corpo dei vigili del fuoco". Si  riportano,  di
          seguito, le tabelle A e B:
                                                           "TABELLA A
Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si
   sviluppano  e  si  detengono prodotti infiammabili, incendiabili o
   esplodenti (art. 36, lettera a), del decreto del Presidente  della
   Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
Numero d'ordine         Denominazione e settore di attivita'
     --                                 --
1 Officine od impianti per la produzione di gas combustibili
   ottenuti   per  distillazione,  reazione,  carburazione  od  altri
   processi.
2 Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a
   successive trasformazioni.
3 Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti
   o liquefatti.
4 Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili:
   compressi, per capacita' complessiva  delle  bombole  superiore  a
   2000  litri;  disciolti  o  liquefatti,  per  quantitativi  di gas
   superiori a 500 kg.
5 Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di
   metano e di gas idrocarburati.
6 Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.
7 Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di
   acetilene, etilene ed altri gas carburati.
8 Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con
   l'impiego    di   gas   combustibili   con   impianto   generatore
   centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9 Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro
   con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas.
10 Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli
   olii minerali,  miscele  lubrificanti  ed  affini  (distillazione,
   raffinazione,  trattamento  degli  olii minerali, distillazione di
   rocce   asfaltiche,   distillazione   a   bassa   temperatura   di
   combustibili  fossili,  lavorazione ulteriore di petroli, benzina,
   ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti  ed  affini,
   produzione  di  emulsioni  bituminose da petroli, rigenerazione di
   olii minerali esausti  o  bruciati,  altre  eventuali  lavorazioni
   affini).
11 Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii
   minerali   ed   altri   prodotti   idrocarburati   infiammabili  o
   combustibili, per quantita' superiori a 500 kg.
12 Autorimesse pubbliche.
13 Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione
   e riparazione di motori a combustione interna.
14 Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili,
   calzature e di altri prodotti affini, ottenuti  con  l'impiego  di
   sostanze infiammabili.
15 Estrazione di olii con solventi infiammabili.
16 Produzione della glicerina con esclusione del processo per
   idrolisi dai grassi.
17 Produzione di acqua ragia vegetale.
18 Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19 Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantita'
   superiore a 500 kg.
20 Produzione di vernici con solventi infiammabili.
21 Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati.
22 Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi
   infiammabili.
23 Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
24 Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60
   per cento in volume.
25 Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26 Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti
   con l'impiego di solventi infiammabili.
27 Produzione di fibre tessili poliviniliche.
28 Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con
   oltre 5 addetti.
29 Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici
   isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
30 Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato
   di  amile,  acetato  di  butile,  acetato  di  etile,  acetato  di
   isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato  di
   metile,  acetato  di  propile,  acetato  di vinile, acetone, acido
   acetico,  alcool  butilico,  alcool  etilico,  alcool  isoamilico,
   alcool  isopropilico,  alcool  metilico, aldeide acetica, benzina,
   benzolo, butadiene, butanone, butilene,  cicloesano,  cloroformio,
   dimetilbenzene,  eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico,
   etere metilico, etere vinilico, etere  metiletilico,  etilbenzene,
   formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano,
   metilsobutilchetone,   nafta,  nitropropano,  ossido  di  etilene,
   ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro  di
   carbonio, toluolo, trementina).
31 Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di
   coloranti  organici  ed  intermedi  e di prodotti farmaceutici con
   impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili  (acrilnitrile,
   bromuro  di  etile,  bromuro  di  metile, clorobenzene, cloruro di
   etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano,  etilamina,  stirolo
   monomero).
32 Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti
   considerate  tali  dal  regolamento  al testo unico delle leggi di
   pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio  1940,  n.
   635.
33 Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso
   materiale.
34 Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35 Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36 Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di
   composti.  Aziende  in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo
   ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37 Produzione e depositi di fiammiferi.
38 Macinazione e raffinazione dello zolfo.
39 Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40 Aziende per la produzione di agglomerati di materiali
   combustibili, di cartoni e feltri catramati,  di  carbolineum,  di
   nerofumo e di vernici nere.
41 Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle
   leghe ad alto tenore di magnesio.
42 Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di
   alluminio,  manganese,  rame;  ovvero  di  cacao,  tabacco, latte,
   destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
43 Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale.
44 Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche,
   cianografiche e fotografiche.
45 Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e
   simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e
   classificazione di carta usata, di stracci, nonche' di  cascami  e
   fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di
   fiamma.
46 Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei
   relativi   manufatti.   Aziende  per  la  produzione  di  ebanite,
   amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.
47 Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali
   ed artificiali che bruciano con  sviluppo  di  fiamma  e  relativi
   depositi.
48 Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini;
   produzione di linoleum e prodotti affini.
49 Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che
   bruciano con sviluppo di fiamma.
50 Produzione di carburo di calcio e depositi per quantita' superiori
   a 1000 kg.
51 Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialita' superiore
   ai 200 q.li nelle 24 ore.
52 Riserie con potenzialita' superiore ai 100 q.li nelle 24 ore.
53 Produzione di surrogati di caffe'.
54 Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e
   simili;   lavorazione   della   paglia;  dello  sparto  e  simili;
   lavorazione del sughero, produzione di farina  e  di  trucioli  di
   legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini".
                                                           "TABELLA B
Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
   presentano  in  caso di incendio gravi pericoli per la incolumita'
   dei lavoratori (art. 36, lettera b), del  decreto  del  Presidente
   della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
Numero d'ordine               Denominazione e settore di attivita'
     --                                        --
1 Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre
  100 addetti.
2 Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
3 Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75
   addetti.
4 Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica
   con oltre 25 addetti.
5 Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6 Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in
   un unico edificio a piu' di un piano oltre 500 addetti.
7 Attivita' esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o
   con   solai   o   scale   in  legno,  nelle  quali  sono  occupati
   contemporaneamente oltre 15 addetti".