Art. 3. Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e' assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.
Riferimenti normativi: (a) Si trascrive il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 626/1994: "1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti: a) (omissis); b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione". (b) Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 83/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Si riporta il testo dell'art. 12 e del comma 1 dell'art. 23, come modificati dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242: "Art. 12 (Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinche' i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non puo' essere evitato, cessare la loro attivita', ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) prende i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva. 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato". "Art. 23 (Vigilanza),comma 1. - La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano". Si riporta il testo delle lettere a) e q) del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996, sopracitate: "5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b)-p) (omissis); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti". (c) Il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, reca: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei vigili del fuoco". Si riportano, di seguito, le tabelle A e B: "TABELLA A Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547). Numero d'ordine Denominazione e settore di attivita' -- -- 1 Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi. 2 Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni. 3 Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti o liquefatti. 4 Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacita' complessiva delle bombole superiore a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg. 5 Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati. 6 Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi. 7 Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati. 8 Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro. 9 Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas. 10 Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini). 11 Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantita' superiori a 500 kg. 12 Autorimesse pubbliche. 13 Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna. 14 Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili. 15 Estrazione di olii con solventi infiammabili. 16 Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi. 17 Produzione di acqua ragia vegetale. 18 Lavatura a secco con solventi infiammabili. 19 Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantita' superiore a 500 kg. 20 Produzione di vernici con solventi infiammabili. 21 Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati. 22 Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili. 23 Produzione e depositi di solfuro di carbonio. 24 Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento in volume. 25 Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili. 26 Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili. 27 Produzione di fibre tessili poliviniliche. 28 Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti. 29 Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili. 30 Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina). 31 Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero). 32 Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 33 Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale. 34 Produzione e depositi di pellicole infiammabili. 35 Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili. 36 Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi. 37 Produzione e depositi di fiammiferi. 38 Macinazione e raffinazione dello zolfo. 39 Aziende per la produzione di polveri di carbone. 40 Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere. 41 Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio. 42 Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame; ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche. 43 Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale. 44 Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche. 45 Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonche' di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma. 46 Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini. 47 Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi. 48 Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linoleum e prodotti affini. 49 Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma. 50 Produzione di carburo di calcio e depositi per quantita' superiori a 1000 kg. 51 Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialita' superiore ai 200 q.li nelle 24 ore. 52 Riserie con potenzialita' superiore ai 100 q.li nelle 24 ore. 53 Produzione di surrogati di caffe'. 54 Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia; dello sparto e simili; lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini". "TABELLA B Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumita' dei lavoratori (art. 36, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547). Numero d'ordine Denominazione e settore di attivita' -- -- 1 Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti. 2 Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti. 3 Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti. 4 Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti. 5 Magazzini di vendita con oltre 50 addetti. 6 Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a piu' di un piano oltre 500 addetti. 7 Attivita' esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti".