Art. 5. Norme di amministrazione e contabilita' 1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417. 2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato.
Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato integralmente alla nota (c) dell'art. 1. (b) Il D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, approva il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il capo III del citato regolamento concerne beni e servizi.