Art. 5.
               Norme di amministrazione e contabilita'
  1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono  emanate  le  norme  di  amministrazione  e
contabilita'  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno
contenere disposizioni anche in deroga  alle  norme  di  contabilita'
generale   dello   Stato,  allo  scopo  di  conseguire  obiettivi  di
snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei  beni
necessari  per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata
in  vigore  del  predetto  regolamento  si   osservano,   in   quanto
compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo
III    del    regolamento    di    amministrazione   e   contabilita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
  2.  Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di
regolamento di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato.
 
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e' riportato integralmente alla nota (c)  dell'art.
          1.
              (b)  Il  D.P.R.  7  agosto  1992,  n.  417,  approva il
          regolamento   di   amministrazione   e   di    contabilita'
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza. Il capo III
          del citato regolamento concerne beni e servizi.