Art. 6. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.