Art. 3.
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli:
    a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti e di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c)  utilizzati  dagli  enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni  comunali,  effettuato   il   servizio   "smaltimento
rifiuti",   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti al Ministero delle poste  e  telecomunicazioni  o
all'Ente  Poste italiane, purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o
con l'emblema "Poste italiane", nonche' quelli di  supporto,  purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
    g)  adibiti  al  trasporto di carburanti o combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) che trasportano esclusivamente animali destinati a  gareggiare
in   manifestazioni   agonistiche   autorizzate,  da  effettuarsi  od
effettuate nelle quarantotto ore;
    i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro  a  bordo  degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
     m, 1) giornali, quotidiani e periodici;
     m, 2) prodotti per uso medico;
     m,  3)  latte,  escluso  quello  a  lunga conservazione, purche'
muniti di cartelli indicatori di colore  verde  delle  dimensioni  di
0,50  m  di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera
"d" minuscola di altezza a 0,20 m, fissati in modo  ben  visibile  su
ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n)  classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art. 57 del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non statali;
    o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di  acqua  per
uso domestico.