Art. 3. 1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuato il servizio "smaltimento rifiuti", purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste italiane, purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste italiane", nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m, 1) giornali, quotidiani e periodici; m, 2) prodotti per uso medico; m, 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purche' muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico.