Art. 5.
  1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma  1  dell'art.  4,  le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si  chiede  di
poter   circolare,  di  norma  alla  prefettura  della  provincia  di
partenza,  la  quale,  accertata  la  reale  rispondenza  di   quanto
richiesto  ai  requisiti  di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', non superiore  a  tre  mesi  o,
solo per le necessita' connesse alle campagne di produzione agricola,
per  il  periodo  corrispondente  alle  stesse, che in ogni caso deve
essere indicato;
    b) la targa del veicolo autorizzato  alla  circolazione;  possono
essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo'  essere  indicata  l'area
territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
    d) il prodotto o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei  quali  e'
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul
veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su  ciascuna  delle
fiancate  e  sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.
  2.  Per  i  veicoli  e  complessi di veicoli di cui al punto b) del
comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione  a  circolare  in
deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della  provincia
interessata  la  quale  rilascia  il  provvedimento autorizzativo sul
quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale  di  validita',  corrispondente  alla  durata
della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
    c)  l'area  territoriale  ove  e'  consentita   la   circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4,
nel  caso  in  cui  sia  comprovata  la  continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello  stesso  soggetto,  viaggi  in  regime  di
deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della prefettura, di  rinnovare,  anche
piu'  di  una  volta  ed  in ogni caso non oltre il termine dell'anno
solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del  soggetto
interessato.