IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  relativo  alle
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro  la  facolta'  di
emettere   buoni   ordinari   del   Tesoro  secondo  le  norme  e  le
caratteristiche che per  i  medesimi  saranno  stabilite  con  propri
decreti,  anche  a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato;
  Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli  articoli  dal  63
all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre 1986, n. 556, convertito in
legge 17 novembre  1986,  n.  759,  riguardante  l'assoggettamento  a
ritenuta  fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni
e dei titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239  recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici  e  privati,  e
relative norme di attuazione;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento
della  direttiva  93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di
investimento nel settore  dei  valori  mobiliari  e  della  direttiva
93/6/CEE  del  15  marzo  1993  relativa all'adeguatezza patrimoniale
delle imprese di investimento e  degli  enti  creditizi,  e  relative
norme di attuazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 luglio 1992 riguardante la
trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;
  Visti gli artt. 104 e 109E della legge  3  novembre  1992,  n.  454
concernente  la  ratifica  e  l'esecuzione  del  trattato sull'Unione
europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base  ai  quali  e'
vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunita' di
titoli  di  debito  da  parte  della  BCE  o  delle  Banche  centrali
nazionali;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385,
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 2 della  legge  6  marzo  1996,  n.  110,  riguardante
l'ammissibilita'  del  servizio  di  riproduzione  in facsimile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge  5  agosto
1978,   n.   468,   viene  annualmente  determinato  nella  legge  di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato,  il  limite
massimo  di  emissione  di  titoli  pubblici,  al  netto di quelli da
rimborsare;
  Considerato che occorre provvedere  a  stabilire  le  modalita'  di
emissione dei BOT a partire dal gennaio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal mese di gennaio 1997 l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore viene fissata con  decreti  ministeriali,  da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli
importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di
collocamento,   le   modalita'   di   assegnazione   e   ogni   altra
caratteristica.
  Le  emissioni di cui al precedente comma dovranno essere effettuate
in  osservanza  del  limite  annualmente  stabilito  nella  legge  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione dello Stato per ogni anno
finanziario.