Art. 10. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, e' eseguita nei locali della Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale. Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.