Art. 10.
  Successivamente alla  scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo
precedente,  e' eseguita nei locali della Banca d'Italia l'esecuzione
delle operazioni  d'asta  con  l'intervento  di  un  funzionario  del
Tesoro,  con  funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale.
  Il verbale  di  cui  al  comma  precedente  deve  evidenziare,  per
ciascuna  tranche,  i  prezzi  di  aggiudicazione  e  l'ammontare dei
relativi interessi.