Art. 11.
  Le sezioni di tesoreria,  all'atto  dell'emissione,  appongono  sui
titoli  l'indicazione  dell'anno  finanziario, nonche' la numerazione
progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la
Direzione generale del Tesoro trasmette alla Amministrazione centrale
della Banca d'Italia e, la dicitura "trattamento fiscale ai sensi del
decreto legislativo 1 aprile  1996,  n.  239."  Tale  dicitura  viene
apposta anche sulle ricevute mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente
decreto.
  Le  sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli,
all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in  valore
assoluto  sia  in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi
pagati in apposito unico documento riassuntivo per  ciascuna  tranche
emessa.
  Le  tesorerie medesime hanno inoltre facolta' di apporre sui titoli
stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi  tipografici,  la  firma
del  cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonche' il timbro
della tesoreria emittente.