Art. 11. Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonche' la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del Tesoro trasmette alla Amministrazione centrale della Banca d'Italia e, la dicitura "trattamento fiscale ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239." Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto. Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa. Le tesorerie medesime hanno inoltre facolta' di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonche' il timbro della tesoreria emittente.