Art. 14.
  L'assegnazione dei  BOT  puo'  essere  effettuata  al  prezzo  meno
elevato  fra  quelli  indicati  dai concorrenti rimasti aggiudicatari
anche se pro-quota.
  Nel caso di parita' di richieste che non possono essere  totalmente
accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.
  E'  consentita da parte degli operatori la presentazione di piu' di
una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da presentarsi
tramite rete nazionale interbancaria.
  Nel caso in cui il numero delle  richieste  a  prezzi  diversi  sia
superiore  a  tre,  verranno prese in considerazione le tre richieste
presentate a prezzi piu' vantaggiosi per l'Amministrazione.