Art. 15. L'assegnazione dei BOT puo' anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta. Anche in tal caso e' consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di piu' di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare tramite rete nazionale interbancaria. Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi piu' vantaggiosi per l'Amministrazione.