Art. 16.
  Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con  le  modalita'  indicate
nel  precedente  art.  15,  puo'  anche essere consentita da parte di
ciascun operatore la presentazione:
   a) di una sola richiesta, senza  indicazione  di  prezzo,  per  un
importo  massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di
emissione di cui all'art. 1;
    b) di  una  ulteriore  richiesta,  sempre  senza  indicazione  di
prezzo, il cui importo non puo' essere superiore a quello complessivo
delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 15.