Art. 16. Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalita' indicate nel precedente art. 15, puo' anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione: a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1; b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non puo' essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 15.