Art. 17. L'aggiudicazione dei BOT relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 15 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori. Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli artt. 15 e 16 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalita': le richieste presentate ai sensi dell'art. 16, lettera a), vengono soddisfatte prioritariamente; successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 15, nonche' a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 16, lettera b). Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficente e' determinato sulla base della somma delle richieste, competitive e non, che entrano nel riparto medesimo.