Art. 17.
  L'aggiudicazione dei BOT  relativa  alle  richieste  presentate  ai
sensi dell'art. 15 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei
prezzi offerti dagli operatori.
  Nel  caso  di  contestuale  presentazione  di richieste di cui agli
artt. 15 e 16  l'aggiudicazione  viene  effettuata  con  le  seguenti
modalita':
   le richieste presentate ai sensi dell'art. 16, lettera a), vengono
soddisfatte prioritariamente;
  successivamente  per  ciascun  operatore sono soddisfatte in ordine
decrescente di prezzo le richieste di  cui  all'art.  15,  nonche'  a
fronte   di   ciascuna   di   esse  una  di  pari  importo  a  valere
sull'eventuale richiesta di cui all'art. 16, lettera b). Nel caso  di
riparto  pro-quota  il relativo coefficente e' determinato sulla base
della somma delle richieste,  competitive  e  non,  che  entrano  nel
riparto medesimo.