Art. 18. Le richieste di cui al precedente art. 15 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori. Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'art. 16, lettere a) e b), che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato: nel caso di cui al secondo comma lettera a) dell'art. 7, ad un centesimo di lira per eccesso allorche' esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi; nel caso di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 7, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta. Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1. In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 15, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 16 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti. Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione. Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.