Art. 19.
  Per ciascun operatore  assegnatario  dei  titoli  in  sede  d'asta,
l'ammontare  degli  interessi sui BOT - corrisposti anticipatamente -
e' determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo  medio
ponderato  calcolato  sulla  base  dei prezzi delle singole richieste
dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.
  Per   i   soggetti   che   acquistano   i   buoni   successivamente
all'assegnazione,  l'ammontare  degli  interessi,  sempre corrisposti
anticipatamente, e'  determinato  con  riferimento  al  prezzo  medio
ponderato,  comprensivo  dell'eventuale  maggiorazione, reso noto con
l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18,
ultimo comma.