Art. 2. In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento. Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facolta' prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o piu' punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo piu' alto, che costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sara' calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile. Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonche' il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.