Art. 4. In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro puo' essere espressa in "giorni"; la stessa puo' essere anche superiore a 365 giorni purche' la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione. Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma e' versata nelle tesorerie. Sui BOT l'indicazione "mesi" attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 e' sostituita con la parola "giorni" da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.