Art. 4.
  In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita'
generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari  del  Tesoro  puo'
essere  espressa in "giorni"; la stessa puo' essere anche superiore a
365 giorni purche' la scadenza dei titoli sia compresa entro il  mese
corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.
  Il  computo  dei giorni ai fini della determinazione della scadenza
decorre dal giorno successivo a quello in cui  la  somma  e'  versata
nelle tesorerie.
  Sui  BOT  l'indicazione  "mesi"  attualmente  prevista  dal decreto
ministeriale 2 aprile 1976 e' sostituita con la  parola  "giorni"  da
apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per
i relativi elaborati contabili.