Art. 5. Il collocamento dei buoni puo' essere effettuato nei confronti degli intermediari autorizzati dalla normativa vigente. Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.