Art. 9.
  Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di  volta  in
volta   nei   decreti   di  cui  all'art.  1  non  vengono  prese  in
considerazione.   Eventuali   richieste   sostitutive    di    quelle
corrispondenti  gia'  pervenute  sono prese in considerazione solo se
giunte entro il termine di cui sopra.
  Le richieste non possono  essere  piu'  ritirate  dopo  il  termine
suddetto.