AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
                      NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
                           AMMINISTRAZIONI
  A seguito della registrazione da parte della Corte  dei  conti  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 30 novembre
1995, con il quale l'A.R.A.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il
testo concordato dell'accordo successivo per il  completamento  degli
istituti relativi all'orario di lavoro, stipulato il 14 novembre 1995
ai sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  comparto Ministeri, quest'ultimo gia' sottoscritto il 16
maggio 1995, il giorno 12 gennaio 1996 alle ore 10,  presso  la  sede
dell'A.R.A.N.   ha  avuto  luogo  l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la
rappresentanza    negoziale    delle    pubbliche    amministrazioni,
rappresentata   dai   componenti   del   comitato   direttivo,  ed  i
rappresentanti  delle  seguenti  confederazioni   ed   organizzazioni
sindacali di categoria:
   FILS-CISL,  UIL-Statali,  UNSA-CONFSAL,  USPPI,  CGIL-F.P.,  CGIL,
CISL, UIL, CONFEDIR.
  Al termine della riunione le  parti  hanno  sottoscritto  l'Accordo
successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di
lavoro  stipulato  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5, del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del   comparto   Ministeri,   gia'
sottoscritto il 16 maggio 1995.
TESTO DELL'ACCORDO RIGUARDANTE LE "TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO",
   AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
   DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI.
                   TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO
PREMESSA.
  Sulla  materia  e'  stato  emesso,  in  data  14  giugno  1995,  un
comunicato congiunto,  al  fine  di  fornire  chiarimenti  in  ordine
all'applicazione  dell'art.  19 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo all'orario di lavoro. Detto comunicato viene allegato
al presente accordo.
  Tenuto conto che:
   le  parti,  nel  sottoscrivere  il  presente  accordo  ribadiscono
l'impegno  per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, gia'
avviata con l'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e
si propongono l'obiettivo di privilegiare altre tipologie di  orario,
nel  rispetto  del  limite  stabilito  dall'art.  19,  comma  4,  del
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  in  nove  ore  di  lavoro
massime  giornaliere,  comprensive  del lavoro straordinario; da tali
limiti si intendono escluse le  funzioni  di  diretta  collaborazione
all'opera  dei  Ministri,  di  cui all'art. 19 della legge n. 734 del
1973,  nonche'  le  funzioni  la  cui  prosecuzione  nel  tempo   sia
obbligatoria per effetto di norme di legge;
   le  applicazioni  a  livello decentrato degli istituti individuati
nel presente accordo  devono  essere  sottoposte  alle  procedure  di
informazione  e di confronto previste dagli articoli 7, 8 e 19, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro;
   sull'argomento  vanno  tenute  in   considerazione   le   proposte
formulate dai comitati per le pari opportunita';
   l'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle amministrazioni e
dai  sindacati  sull'insieme degli orari deve contemperare le diverse
esigenze in campo,  avuto  riguardo  alle  competenze  attribuite  in
materia  ai  sindaci dall'art. 36 della legge n. 142/1990 ed a quelle
previste per  i  comitati  metropolitani  dall'art.  17  del  decreto
legislativo n. 152/1991;
   le  diverse tipologie di orario individuate possono coesistere tra
loro all'interno di una stessa amministrazione;
   nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale,
devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze
espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate;
   le amministrazioni favoriscono l'attuazione del  nuovo  orario  di
lavoro,  in  particolare  attraverso  la  predisposizione di adeguati
servizi sociali per il personale interessato;
si concorda quanto segue:
                               Art. 1.
                             Turnazioni
  1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario
di servizio giornaliero e  dell'orario  di  servizio  settimanale  su
cinque,  sei  o  sette  giorni  per  ben definiti tipi di funzioni ed
uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie  di
orario  ordinario  non  siano  sufficienti  a  coprire le esigenze di
servizio.
  2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
    a) si considera in turno  il  personale  che  si  avvicenda,  con
criteri  determinati  a  livello  decentrato  attraverso esame con le
organizzazioni sindacali, in modo da  coprire  a  rotazione  l'intera
durata del servizio;
    b)  la  ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire
sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno;
    c)  l'adozione  dei  turni  puo'  anche  prevedere  la   parziale
sovrapposizione  tra  il  personale  subentrante  e  quello del turno
precedente, con durata limitata alle  esigenze  dello  scambio  delle
consegne;
    d)  il  numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese
da ciascun dipendente non puo' essere superiore a otto. Il numero dei
turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente  non  puo'
essere  superiore  ad  un  terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il
personale di custodia del Ministero dei  beni  culturali  i  predetti
limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla
meta'  dei  giorni  festivi  dell'anno; in tal caso la contrattazione
decentrata di amministrazione, di  cui  al  successivo  terzo  comma,
dovra'  stabilire  apposite  maggiorazioni  rispetto  alle  ordinarie
indennita' di turno definite nella stessa sede;
    e) all' interno di ogni periodo di 24 ore deve  essere  garantito
un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
    f)  l'orario  notturno  va  dalle  ore  22  alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel
periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore  6  del
giorno  festivo  e  dalle  ore  22  del giorno festivo alle ore 6 del
giorno successivo.
  3.  Le  indennita'  di  turno  sono  determinate   a   livello   di
contrattazione   decentrata  di  amministrazione,  nell'ambito  delle
disponibilita'  finanziarie  di  cui  all'art.   36   del   contratto
collettivo  nazionale  di lavoro, secondo le seguenti fattispecie: a)
indennita' di importo eguale per ciascun segmento delle  24  ore;  b)
indennita' che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti
di  orario  pomeridiano  e/o notturno. Al fine di offrire un punto di
riferimento comune tra le indennita' di turno erogate  dalle  diverse
amministrazioni  gli  importi  minimi  sono  fissati come segue: lire
25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per ciascun
turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b);  lire
50.000  lorde per ciascun turno notturno-festivo. Per il Dipartimento
delle dogane il sistema delle turnazioni e gli  importi  sono  quelli
attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti.
  4.  Il  personale  di  cui al comma 2 del successivo art. 3 puo', a
richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono
comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.