AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1995, con il quale l'A.R.A.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro, stipulato il 14 novembre 1995 ai sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, quest'ultimo gia' sottoscritto il 16 maggio 1995, il giorno 12 gennaio 1996 alle ore 10, presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: FILS-CISL, UIL-Statali, UNSA-CONFSAL, USPPI, CGIL-F.P., CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'Accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, gia' sottoscritto il 16 maggio 1995. TESTO DELL'ACCORDO RIGUARDANTE LE "TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI. TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO PREMESSA. Sulla materia e' stato emesso, in data 14 giugno 1995, un comunicato congiunto, al fine di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'orario di lavoro. Detto comunicato viene allegato al presente accordo. Tenuto conto che: le parti, nel sottoscrivere il presente accordo ribadiscono l'impegno per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, gia' avviata con l'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e si propongono l'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro in nove ore di lavoro massime giornaliere, comprensive del lavoro straordinario; da tali limiti si intendono escluse le funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge n. 734 del 1973, nonche' le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge; le applicazioni a livello decentrato degli istituti individuati nel presente accordo devono essere sottoposte alle procedure di informazione e di confronto previste dagli articoli 7, 8 e 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro; sull'argomento vanno tenute in considerazione le proposte formulate dai comitati per le pari opportunita'; l'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle amministrazioni e dai sindacati sull'insieme degli orari deve contemperare le diverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia ai sindaci dall'art. 36 della legge n. 142/1990 ed a quelle previste per i comitati metropolitani dall'art. 17 del decreto legislativo n. 152/1991; le diverse tipologie di orario individuate possono coesistere tra loro all'interno di una stessa amministrazione; nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate; le amministrazioni favoriscono l'attuazione del nuovo orario di lavoro, in particolare attraverso la predisposizione di adeguati servizi sociali per il personale interessato; si concorda quanto segue: Art. 1. Turnazioni 1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le organizzazioni sindacali, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni puo' anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne; d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo' essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non puo' essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali i predetti limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla meta' dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovra' stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennita' di turno definite nella stessa sede; e) all' interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive; f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 3. Le indennita' di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le seguenti fattispecie: a) indennita' di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore; b) indennita' che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennita' di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue: lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b); lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno-festivo. Per il Dipartimento delle dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti. 4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 3 puo', a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.