Art. 10. Disapplicazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono inapplicabili le seguenti disposizioni: a) con riferimento all'art. 1 (turnazioni), l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987; b) con riferimento all'art. 2 (orario plurisettimanale), l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987; c) con riferimento all'art. 3 (orario fiessibile), gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987.