Art. 10.
                           Disapplicazioni
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo  sono
inapplicabili le seguenti disposizioni:
    a) con riferimento all'art. 1 (turnazioni), l'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 266/1987;
    b)  con  riferimento all'art. 2 (orario plurisettimanale), l'art.
9, commi 7 e 8,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
266/1987;
    c)  con  riferimento all'art. 3 (orario fiessibile), gli articoli
10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987.