Art. 4.
                       Rilevazione dell'orario
  1.  Il  rispetto  dell'orario  di  lavoro  e' assicurato, di norma,
mediante forme di controlli obiettivi e di  tipo  automatizzato.  Nei
luoghi  di  lavoro  in  cui  si  verifichino  ripetute  situazioni di
addensamento del personale durante  le  operazioni  di  registrazione
dell'entrata   e/o   dell'uscita   presso   impianti  di  rilevazione
automatica delle presenze, si dara' luogo ad un esame finalizzato  ad
individuare  le  soluzioni  piu'  opportune, ai sensi dell'art. 8 del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
  2. Qualora  per  la  tipologia  professionale  o  per  esigenze  di
servizio  sia  necessario prestare l'attivita' lavorativa al di fuori
della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla
sede al luogo di prestazione  dell'attivita'  e'  da  considerarsi  a
tutti gli effetti orario di lavoro.