Art. 4. Rilevazione dell'orario 1. Il rispetto dell'orario di lavoro e' assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si dara' luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni piu' opportune, ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attivita' lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.