Art. 5.
                            R i t a r d i
  1.  Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo
del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo  a  quello  in
cui si e' verificato il ritardo.
  2.   In  caso  di  mancato  recupero,  si  opera  la  proporzionale
decurtazione  della  retribuzione   e   del   trattamento   economico
accessorio,  come  determinato  dall'art. 34 del contratto collettivo
nazionale di lavoro.