Art. 6. Recupero e riposi compensativi 1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attivita' oltre l'orario ordinario giornaliero puo' richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. 2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta.