Art. 6.
                   Recupero e riposi compensativi
  1. Qualora, per verificate  esigenze  di  servizio,  il  dipendente
presti   attivita'   oltre   l'orario   ordinario   giornaliero  puo'
richiedere, in luogo della retribuzione, il  recupero  di  tali  ore,
anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
  2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere
cumulate  oltre  i  sei  mesi e dovranno essere concesse entro trenta
giorni dalla data della richiesta.