Art. 7.
                              P a u s a
  1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le  sei  ore
continuative,   il  personale,  purche'  non  turnista,  imbarcato  o
discontinuo, ha diritto a beneficiare  di  un  intervallo  di  almeno
trenta  minuti  per  la  pausa  al  fine  del  recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
  2. La durata e la collocazione vanno  definite  in  funzione  della
tipologia  di orario di lavoro nella quale la pausa e' inserita ed in
funzione della disponibilita' di eventuali servizi di ristoro,  della
dislocazione  delle  sedi  delle  amministrazioni  in  relazione alla
citta', tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole citta'.
  3.  Una  diversa  durata della pausa giornaliera, rispetto a quella
stabilita in ciascun ufficio, potra' essere prevista per il personale
di cui all'art. 3 comma 2.