Art. 7. P a u s a 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purche' non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. 2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e' inserita ed in funzione della disponibilita' di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla citta', tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole citta'. 3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potra' essere prevista per il personale di cui all'art. 3 comma 2.