IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle finanze e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Effetti delle sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non puo' assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non puo' dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non puo' svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non puo' far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non puo' far parte delle commissioni tributarie ne' puo' esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.