IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  fiscali  in  materia di potenziamento degli organici ed
altre disposizioni tributarie;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e,  ad  interim,  Ministro  di  grazia e giustizia e del
Ministro   delle   finanze  e,  ad  interim,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Effetti delle sentenze di condanna per reati
                 contro la pubblica amministrazione
  1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da
altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto
colpevole  di  uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i
quali  e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
ad   anni   due   ovvero  per  i  medesimi  reati  abbia  beneficiato
dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444
e  seguenti  del  codice  di  procedura  penale,  non puo' assumere o
mantenere  l'incarico  di  segretario  generale  del  Ministero delle
finanze;  non puo' dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici,
reparti  o strutture equiparate; non puo' svolgere funzioni ispettive
di  alcun  tipo  e  a  qualsiasi livello; non puo' far parte di alcun
organo  collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione
finanziaria,  sia a rilevanza interna che esterna; non puo' far parte
delle   commissioni   tributarie  ne'  puo'  esercitare  funzioni  di
rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.