Art. 3.
                Disposizioni in materia di personale
                  dell'Amministrazione finanziaria
  1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
e' sostituito dai seguenti:
  "  1.  Il  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali del
Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane
e  delle  imposte  indirette,  e'  inquadrato,  secondo  le modalita'
stabilite  dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo
tecnico,  aventi  dotazioni  organiche  il cui numero complessivo non
puo' superare le duemilaquattrocentosedici unita', di cui quattro per
il  livello  di  funzione  B, trentasei per il livello di funzione C,
seicentoquattro     per     il    livello    di    funzione    D    e
millesettecentosettantadue per il livello di funzione E.
  1-bis.  Nella  tabella  A allegata al decreto legislativo 26 aprile
1990,  n.  105,  e'  aggiunto  un  posto  di  funzione di consigliere
ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.".
  2.  Ferma  restando  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, nella tabella
allegata   alla   legge   29  ottobre  1991,  n.  358,  e  successive
modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere
ministeriale  o  vice  direttore  generale  in  corrispondenza  della
qualifica  di  dirigente generale per il livello C. In corrispondenza
di  quest'ultima  qualifica  e',  altresi',  soppressa  la voce "vice
direttore  generale  e direttore centrale" unicamente ai tre relativi
posti  di  funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore
centrale.  Nella stessa tabella la dotazione organica della qualifica
di   primo   dirigente   del   ruolo   amministrativo  e'  ridotta  a
millecinquecentoventisette.
  3.  All'articolo  4,  comma,  1, lettera a), della legge 29 ottobre
1991, n. 358, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "l'ufficio
del   coordinamento   legislativo  cui  possono  essere  preposti  un
magistrato con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata,
un  avvocato  dello Stato, o un funzionario parlamentare con non meno
di nove anni di anzianita' nella carriera direttiva.".
  4. L'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogato.