Art. 3. Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione finanziaria 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e' sostituito dai seguenti: " 1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non puo' superare le duemilaquattrocentosedici unita', di cui quattro per il livello di funzione B, trentasei per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosettantadue per il livello di funzione E. 1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e' aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.". 2. Ferma restando l'applicabilita' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica e', altresi', soppressa la voce "vice direttore generale e direttore centrale" unicamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella stessa tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e' ridotta a millecinquecentoventisette. 3. All'articolo 4, comma, 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "l'ufficio del coordinamento legislativo cui possono essere preposti un magistrato con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata, un avvocato dello Stato, o un funzionario parlamentare con non meno di nove anni di anzianita' nella carriera direttiva.". 4. L'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogato.