Art. 5. 
Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del
                         sistema tributario 
  1. Le  somme  non  impegnate  sul  capitolo  1110  dello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno  finanziario  1994,
possono esserlo nell'anno successivo. 
  2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio  per  la
riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle  finanze,
valutate in  complessive  lire  300  milioni,  si  provvede  mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte sul  capitolo
1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1995, all'uopo intendendosi  corrispondentemente  ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e  3,  della
legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilita' saranno  versate  ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata  per  l'anno
finanziario 1995, ai  fini  della  loro  iscrizione  nello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.