La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e
integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge e'
assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una
collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle
dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalita' di cui al
comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo
gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media
nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare
di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita',
sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della
scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi,
all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema
scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilita' da parte di ogni scuola di palestre e
impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte
della collettivita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' Stato redatto ai
sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.