Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1,
pari a lire 37 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli
anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a
lire 20 miliardi per il 1995 e a lire 200 milioni annui a decorrere
dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.