Art. 10.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1,
pari  a  lire  37  miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli
anni  1996  e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1995-1997,  al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1995,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'articolo 7, pari a
lire  20  miliardi per il 1995 e a lire 200 milioni annui a decorrere
dal  1996,  si  provvede,  per  gli  anni 1995, 1996 e 1997, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.