Art. 11.
                     Norme integrative regionali
  1.  Le  regioni  emanano, nel rispetto della normativa nazionale in
materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di
opere  di  edilizia  scolastica  sulla  base delle disposizioni della
presente  legge,  che costituiscono principi della legislazione dello
Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  alle  finalita' della presente legge in base
allo   statuto  speciale  di  autonomia  e  alle  relative  norme  di
attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici.
  3.  Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche
di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:
    a)  definire  i  costi massimi per aula, per metro quadrato e per
metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei
territori  di  propria  competenza  e in relazione ai diversi tipi di
intervento;
    b)  definire  i  poteri  surrogatori  regionali  per  i  casi  di
inadempienza;
    c)  prevedere  che le opere realizzate appartengano al patrimonio
indisponibile  degli enti territoriali competenti, con destinazione a
uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
  4.  In  attesa  della  emanazione  delle  norme  di cui al presente
articolo,  gli  enti territoriali competenti, ai sensi della presente
legge,  per  interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti
comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
          della Repubblica italiana, e' il seguente:
             "Art. 117. - La regione emana per  le  seguenti  materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
              ordinamento degli uffici e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
              beneficenza   pubblica   ed   assitenza   sanitaria  ed
          ospedaliera;
              istruzione  artigiana  e  professionale  e   assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tramvie   e   linee   automobilistiche   di   interesse
          regionale;
              viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di  interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato.
             Altre materie indicate da leggi costituzionali.
             Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".
             "Art.   118.   -   Spettano  alla  regione  le  funzioni
          amministrative  per  le  materie  elencate  nel  precedente
          articolo,  salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
          che possono essere attribuite dalle leggi della  Repubblica
          alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
             Lo   Stato   puo'   con   legge  delegare  alla  regione
          l'esercizio di altre funzioni amministrative.
             La  regione  esercita  normalmente   le   sue   funzioni
          amministrative  delegandole  alle  province, ai comuni o ad
          altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".