Art. 11.
Norme integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in
materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di
opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della
presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello
Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge in base
allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di
attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici.
3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche
di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:
a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per
metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei
territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di
intervento;
b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di
inadempienza;
c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio
indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a
uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente
articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente
legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti
comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.
Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assitenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica
alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".