Art. 12.
Norme transitorie e finali
1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro
dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), definisce, con proprio decreto, lo
schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti
sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le autorita'
scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione
prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di
associazioni, enti e privati.
2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici
scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle
medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma
2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate
di personalita' giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno
sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di
competenza.
4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
abrogati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2
febbraio 1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
istituzioni scolastiche statali nonche' a quelle provinciali e
comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Note all'art. 12:
- Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, approva il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18
dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, reca: "Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici minimi di funzionalita' didattica,
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica".