Art. 2.
                      Interventi da realizzare
  1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:
    a)  la  costruzione  e  il  completamento  di edifici scolastici,
nonche'  l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o
da  adibire  a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le
locazioni  a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica
e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
    b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad
adeguare  gli  edifici  alle  norme vigenti in materia di agibilita',
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
    c)  la  riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro
tipo di scuola;
    d)  la  realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti,
eventualmente   di   uso   comune   a   piu'   scuole,  anche  aperti
all'utilizzazione da parte della collettivita'.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche agli
edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.
  3.  Sono  ricompresi  fra  gli  oneri  per  la  realizzazione degli
interventi   di   cui  al  comma  1  l'acquisizione  delle  aree,  la
progettazione,  la  direzione  dei  lavori  e il collaudo, nonche' le
eventuali indagini.
  4.   Nell'ambito   degli   interventi   di  nuova  costruzione,  di
riadattamento  e  di  riconversione  sono ammessi a finanziamento, ai
sensi  della  presente  legge,  gli arredi e le attrezzature relativi
alle   aule,  agli  uffici,  alle  palestre,  ai  laboratori  e  alle
biblioteche scolastiche.