Art. 2.
Interventi da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:
a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici,
nonche' l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o
da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le
locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica
e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad
adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita',
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro
tipo di scuola;
d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti,
eventualmente di uso comune a piu' scuole, anche aperti
all'utilizzazione da parte della collettivita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli
edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la
progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonche' le
eventuali indagini.
4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di
riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai
sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi
alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle
biblioteche scolastiche.