Art. 4.
Programmazione, procedure di attuazione
e finanziamento degli interventi
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti territoriali
competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico
dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di
preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al
comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui e'
determinato in lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante
piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e
approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali,
sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali
competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo
adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali
e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto,
stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni,
indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per
annualita' e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento
degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base
degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica
di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della
pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti
territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa
data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In
caso di difformita' rispetto agli indirizzi della programmazione
scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le
regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani
generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle
disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione
dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica
istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei
rispettivi Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale
nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali
competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi
al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione
dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,
mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di
assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la
concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone
avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei
lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della
concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati
dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione
delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni
si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato
di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non
realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti
in quello successivo; le relative quote di finanziamento non
utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di
riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere
perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli
adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via
sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformita' alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in
caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il
commissario del Governo.