Art. 5.
                           Norme tecniche
  1.  Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro
della  pubblica  istruzione,  di  concerto con il Ministro dei lavori
pubblici,   tenuto   conto   delle   proposte  dell'Osservatorio  per
l'edilizia  scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, adotta, con proprio decreto, le norme
tecniche-quadro,   contenenti   gli   indici   minimi  e  massimi  di
funzionalita'  urbanistica,  edilizia  e  didattica  indispensabili a
garantire  indirizzi  progettuali  di riferimento adeguati e omogenei
sul territorio nazionale.
  2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al  comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione
esecutiva   degli   interventi,   definendo   in  particolare  indici
diversificati  riferiti  alla specificita' dei centri storici e delle
aree metropolitane.
 3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme
regionali  di  cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di
riferimento  quelli  contenuti  nel  decreto  del Ministro dei lavori
pubblici  18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  18
          dicembre 1975 si veda in nota all'art. 12.