Art. 5.
Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per
l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di
funzionalita' urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei
sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione
esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici
diversificati riferiti alla specificita' dei centri storici e delle
aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme
regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di
riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori
pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
Nota all'art. 5:
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18
dicembre 1975 si veda in nota all'art. 12.