Art. 6. Osservatorio per l'edilizia scolastica 1. E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonche' da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonche' di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge. 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. 3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attivita' di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonche' ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura puo' essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unita' nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.