Art. 6. 
               Osservatorio per l'edilizia scolastica 
  1. E' istituito  presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione
l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti
degli organismi nazionali, regionali e locali competenti  in  materia
di edilizia scolastica, nonche' da una rappresentanza  del  Ministero
per i beni culturali e ambientali,  con  compiti  di  promozione,  di
indirizzo e di coordinamento delle attivita'  di  studio,  ricerca  e
normazione tecnica  espletate  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali
territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola  e  del
loro  assetto  urbanistico,  nonche'   di   supporto   dei   soggetti
programmatori e attuatori degli interventi  previsti  dalla  presente
legge. 
  2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro  della   pubblica
istruzione,  il  quale  ne  determina  la  composizione  con  proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  La
partecipazione  alle  riunioni  dell'Osservatorio  non  comporta   il
diritto  a  percepire  alcun  compenso  a  carico  del  bilancio  del
Ministero della pubblica istruzione. 
  3. I competenti  uffici  e  i  servizi  statistico  ed  informatico
operanti presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  sono  di
supporto all'Osservatorio, ai fini delle attivita' di cui al comma 1. 
Ai medesimi fini, nonche' ai fini di cui  all'articolo  5,  comma  1,
opera presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  un'apposita
struttura tecnica funzionalmente incardinata nel  competente  Ufficio
per l'edilizia scolastica. Per le esigenze  di  tale  struttura  puo'
essere disposto il comando di personale qualificato  appartenente  ai
ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque
unita' nella fase di predisposizione  delle  norme  tecniche  di  cui
all'articolo 5, comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.