Art. 6.
Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione
l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti
degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia
di edilizia scolastica, nonche' da una rappresentanza del Ministero
per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di
indirizzo e di coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e
normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali
territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del
loro assetto urbanistico, nonche' di supporto dei soggetti
programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente
legge.
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della pubblica
istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La
partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il
diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico
operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di
supporto all'Osservatorio, ai fini delle attivita' di cui al comma 1.
Ai medesimi fini, nonche' ai fini di cui all'articolo 5, comma 1,
opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita
struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio
per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura puo'
essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai
ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque
unita' nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.