Art. 7.
Anagrafe dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura
l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la
collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe
nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la
consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio
scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e costituisce lo
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di
programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la
realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono
determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le
regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati
dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere
la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui
al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per
l'edilizia scolastica.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a
decorrere dal 1996.