Art. 8.
            Trasferimento ed utilizzazione degli immobili
 1.  Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle
istituzioni  scolastiche  di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
sono  trasferiti  in  uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le
parti,  in  proprieta' con vincolo di destinazione ad uso scolastico,
alle  province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria   nonche'   gli   oneri  dei  necessari  interventi  di
ristrutturazione,  ampliamento  e  adeguamento  alle norme vigenti. I
relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
  2. Gli immobili di proprieta' delle istituzioni scolastiche statali
sono  trasferiti in proprieta' a titolo non oneroso alle province. Le
province   acquisiscono   altresi'  la  proprieta',  ove  non  ancora
attribuita,  degli  edifici  costruiti  dalla  soppressa Cassa per il
Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
  3.  Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da
quelli  di  cui  ai  commi  1  e 2 e sui quali sussista il vincolo di
destinazione  ad  uso  scolastico,  i rapporti conseguenti a tale uso
sono  regolati  con  apposita  convenzione  tra gli enti interessati,
conformemente ai principi di cui all'articolo 3.
  4.  Per  gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi
di  ristrutturazione,  ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, da destinare a
sede  di  istituzione  scolastica  ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  delle  finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono   stabilite   le   condizioni,   con  riferimento  alle  diverse
fattispecie,  per  la  definizione  dei  rapporti  intercorrenti  tra
province  e  comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro tre
mesi  dalla  data  di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta
Ufficiale,  i  comuni  e  le province definiscono i loro rapporti nel
quadro delle indicazioni prospettate.
  5.  Le  province  subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di
locazione degli immobili di proprieta' privata, utilizzati dal comune
o   dallo  Stato  quale  sede  di  istituzione  scolastica  ai  sensi
dell'articolo  3, comma 1, lettera b), fatta salva la possibilita' di
risoluzione del contratto.
  6.  Gli  immobili  sui  quali  sussiste  il  vincolo  di  interesse
storico-artistico  utilizzati  come  sede  di istituzione scolastica,
fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del
vincolo  stesso  ai  sensi  delle  norme  vigenti, non possono essere
soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale
competente  a  provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando
permanga  l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge. I relativi rapporti sono
disciplinati mediante convenzione.
  7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprieta' pubblica
ad  uso  scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a
soddisfare  esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello
proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo
di  destinazione  scolastica  di  un  edificio  puo'  essere revocato
dall'ente   proprietario,   d'intesa   con   l'ente  territorialmente
competente  per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli
studi.
  8.  Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito
in  uso  all'ente  competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, puo'
essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora
l'ente   competente  sottragga  alla  destinazione  scolastica  altri
immobili di sua proprieta' con equivalenti caratteristiche.
  9.  Gli  edifici  ad  uso  scolastico  che,  ai  sensi del presente
articolo,   sono   trasferiti  ad  altro  ente,  sono  restituiti  in
proprieta'  all'ente  originariamente titolare, nel caso in cui cessi
la  destinazione  scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui
al  comma  7.  Tale  trasferimento  avviene  su  richiesta  dell'ente
originariamente titolare e secondo le modalita' di cui al comma 4.
  10.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai  comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di
proprieta' della provincia o dello Stato.
  11.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere  dall'esercizio  finanziario  successivo  a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.