Art. 8.
Trasferimento ed utilizzazione degli immobili
1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le
parti, in proprieta' con vincolo di destinazione ad uso scolastico,
alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' gli oneri dei necessari interventi di
ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I
relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprieta' delle istituzioni scolastiche statali
sono trasferiti in proprieta' a titolo non oneroso alle province. Le
province acquisiscono altresi' la proprieta', ove non ancora
attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il
Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da
quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di
destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso
sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati,
conformemente ai principi di cui all'articolo 3.
4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi
di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati
alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a
sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse
fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra
province e comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro tre
mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta
Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel
quadro delle indicazioni prospettate.
5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di
locazione degli immobili di proprieta' privata, utilizzati dal comune
o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), fatta salva la possibilita' di
risoluzione del contratto.
6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse
storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica,
fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del
vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere
soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale
competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando
permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di
entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono
disciplinati mediante convenzione.
7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprieta' pubblica
ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a
soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello
proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo
di destinazione scolastica di un edificio puo' essere revocato
dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente
competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli
studi.
8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito
in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, puo'
essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora
l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri
immobili di sua proprieta' con equivalenti caratteristiche.
9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente
articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in
proprieta' all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi
la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui
al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente
originariamente titolare e secondo le modalita' di cui al comma 4.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di
proprieta' della provincia o dello Stato.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.