Art. 9.
Trasferimento degli oneri
1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla
normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla
fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi
dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal
presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media
nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di
manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento
degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle
province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri
e delle modalita' di determinazione degli oneri stessi, da effettuare
sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di
manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano
proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il
funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a
provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si
provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle
province mediante convenzione tra gli enti interessati.