IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1996;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare    ulteriori    disposizioni   concernenti   gli   interventi
straordinari  da  effettuare  nelle citta' di Torino e Firenze per lo
svolgimento  della  Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione
europea e del Consiglio europeo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle  finanze  e,  ad  interim,  del bilancio e della programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Trasferimenti erariali agli enti locali
  1.  I  contributi  erariali spettanti sulla base della legislazione
vigente  alle  province  ed  ai  comuni per l'anno 1996, a valere sul
fondo  ordinario  di  cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  e  successive  modificazioni,  sono  incrementati  nella misura
percentuale   dell'1,288   per   cento,   corrispondente  all'importo
complessivo  di  lire  220.400  milioni.  L'incremento percentuale e'
calcolato  con  riferimento  ai  contributi  ordinari definitivamente
attribuiti per l'anno 1995.
  2.  Il  contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni
di  cui  all'articolo  39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e'
attribuito,  per  l'anno  1996,  in  misura  pari  all'ammontare  dei
contributi  definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995,
incrementati   dei  trasferimenti  disposti  per  il  1996  ai  sensi
dell'articolo  22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e
del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529.
  3.  Il  contributo  per la perdita di gettito dell'ICI, conseguente
alla  revisione degli estimi catastali e' determinato per l'anno 1996
con  le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e comma
9,  del  decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  444,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
  4.  Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996,
applicando   una   detrazione   corrispondente   al   gettito   netto
dell'addizionale  provinciale  prevista  dall'articolo  3,  comma 48,
della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, con le modalita' di cui al
comma  55  del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione,
nonche'  a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione e'
effettuata,  sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione
alla popolazione.
  5.  Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo
3  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per
l'anno  1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per
gli  enti  che  hanno  subito una detrazione superiore al 3 per cento
della  spesa corrente del 1995 il contributo non puo' comunque essere
inferiore  a  quello  concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge   n.  444  del  1995.  I  contributi  sono  determinati
nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.
  6.  Per  l'anno  1996,  e' autorizzata la spesa complessiva di lire
10.000  milioni  a  favore delle province di Catanzaro per lire 3.850
milioni,  di  Forli'  per  lire  3.150 milioni e di Vercelli per lire
3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole
province provvede il Ministero dell'interno.
  7.  Per  gli  enti  interessati  alla  rideterminazione del gettito
dell'ICI   e   delle  riscossioni  dell'INVIM  sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  in  data 18 luglio 1995 i
relativi  conguagli  per  gli  anni  1994-1995  sono  effettuati  sui
contributi  erariali  per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge n. 444 del 1995.
  8.  Il  contributo  per  gli  squilibri  della fiscalita' locale e'
attribuito  per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari
all'ammontare  dei  contributi  corrisposti  a tale titolo per l'anno
1995,  salva  la  correzione  di errori materiali, e per lire 292.200
milioni,  di  cui  lire  64.000  milioni alle province e lire 228.200
milioni  ai  comuni,  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 40 del
decreto  legislativo  n.  504  del  1992, come modificato dal decreto
legislativo   1   dicembre   1993,   n.   528,   e,  successivamente,
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995.
  9. Restano confermate per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti
locali  per  l'anno  1995  a titolo di contributo sul fondo nazionale
ordinario  per  gli  investimenti  di cui all'articolo 41 del decreto
legislativo n. 504 del 1992.
  10.  Per  gli  enti  di  nuova  istituzione, eccezione fatta per la
fusione,  l'attribuzione  dei  contributi  spettanti  avviene  con le
modalita'  di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n.
444  del  1995,  sulla base dei contributi definitivamente attribuiti
agli enti originari per l'anno 1995.
  11.  Il fondo ordinario spettante alle comunita' montane per l'anno
1996  ammonta  a  complessive  lire  182.169 milioni. Le modalita' di
riparto  sono  quelle  stabilite  dagli  articoli 35 e 36 del decreto
legislativo n. 504 del 1992.
  12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla
fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990,
n.  142,  e'  istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000
milioni.  I  criteri  e le modalita' della concessione sono stabiliti
con   decreto   del  Ministro  dell'interno,  sentita  l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).