Art. 5. Servizio di mensa nelle scuole 1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni. 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalita' di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.