Art. 5.
                   Servizio di mensa nelle scuole
  1.  Gli  enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre
1996  il  servizio  di mensa al personale insegnante dipendente dallo
Stato  o  da  altri  enti  nelle  scuole  nelle quali gli enti stessi
provvedono al servizio di mensa per gli alunni.
  2.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per
l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale
insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto
delle  esigenze  del  servizio  scolastico in relazione alla funzione
educativa.
  3.  Con  il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalita'
di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per
le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri
determinati  nell'importo  massimo  di lire 90.000 milioni per l'anno
1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.