Art. 4. Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanita' e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanita' delle capacita' recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', puo' autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state gia' effettuate e sia stata ottenuta l'idoneita', l'ammissione e' disposta direttamente. 2. Con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sara' data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.