Art. 4.
                      Formazione specialistica
          e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari

  1.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  d'intesa  con  i  Ministeri della sanita' e del tesoro,
previa  verifica  oggettiva da parte del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanita'
delle  capacita'  recettive delle strutture universitarie e di quelle
convenzionate  con  le  universita',  puo'  autorizzare  le scuole di
specializzazione   in   medicina   e   chirurgia   ad  ammettere,  in
soprannumero,   medici   stranieri   laureati  in  Italia  che  siano
destinatari,  per  l'intera  durata del corso, di borse di studio dei
Governi  dei  rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere,
riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono
aver  superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della
scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove
siano  state  gia'  effettuate  e  sia  stata  ottenuta  l'idoneita',
l'ammissione e' disposta direttamente.
  2.  Con  decreto  del  Ministero  della  sanita' di concerto con il
Ministero    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
teconologica,  sono  riconosciuti  i  titoli abilitanti all'esercizio
delle  professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione,
conseguiti  all'estero  dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi
residenti   legalmente   in   Italia   o  autorizzati  a  soggiornare
temporaneamente  in  Italia.  Fino a quando non sara' data attuazione
agli  accordi  ratificati  con  la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al
riconoscimento  si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8
novembre 1984, n. 752.