Art. 7.
               Asilo nido del Ministero della sanita'

  1.  Il  Ministro  della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli
aventi  diritto  le  somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo
nido del Ministero della sanita'.
  2.  All'onere  derivante  dal comma 1, valutato in lire 449 milioni
per  l'anno  1995,  comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire
299  milioni,  e  in  lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello
stato  di  previsione  del  Ministero della sanita' per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.