Art. 7. Asilo nido del Ministero della sanita' 1. Il Ministro della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanita'. 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.