Art. 8.
         Disposizioni per le commissioni mediche periferiche
                      del Ministero del tesoro

  1.   Il   personale   assunto   a  norma  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge  20  gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 giugno 1991, tuttora in
servizio  ed  in  possesso  dei  relativi requisiti per la nomina, e'
inquadrato,  a  domanda  e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con  le  modalita'  fissate  con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo  speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295,  e  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
novembre  1994,  in  posizione  non  superiore a quella rivestita nel
rapporto  a  tempo  determinato.  Detto  personale  e' assegnato alle
segreterie  delle  commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra  e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme
vigenti.  La  domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione; in mancanza il rapporto
di  lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino
al   perfezionamento   dell'inquadramento  nel  ruolo  speciale  sono
prorogati i rapporti in corso.
  2.  I  posti  che  rimangono  vacanti  nel  ruolo  speciale dopo la
trasformazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al  comma 1, sono
coperti,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  con la mobilita' del
personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.