Art. 9.
         Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari

  1.  Per  l'anno  1996  i  cittadini  extracomunitari,  regolarmente
residenti  in  Italia  ed  iscritti nelle liste di collocamento, sono
equiparati  ai  cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste
di  collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata
in  Italia  dal  Servizio  sanitario nazionale ed al relativo obbligo
contributivo  di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1, assicurati presso il Servizio
sanitario  nazionale,  sono iscritti alla unita' sanitaria locale del
comune ove abbiano effettiva dimora.