Art. 2. 1. La tabella A annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 2. La tabella B annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto. 3. La tabella C annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.