Art. 2.

  1.  La  tabella  A  annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come
integrata  dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38,
comma  12,  della  medesima  legge,  e'  sostituita  dalla  tabella A
allegata al presente decreto.
  2.  La  tabella  B  annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come
integrata  dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38,
comma  12,  della  medesima  legge  e  come  modificata  per  effetto
dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
  3.  La  tabella  C  annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come
modificata  per  effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della
legge  11 luglio 1980, n. 312, e' sostituita dalla tabella C allegata
al presente decreto.