Art. 10.
         Presidenza dei consigli provinciali e convocazione
                 dei consigli comunali e provinciali
  1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25  marzo
1993,  n.  81,  fra  le  parole:  "il  consiglio  sia"  e  la parola:
"presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e".
  2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, e' inserito
il seguente:
  "Art.  9-bis  (Presidenza  dei  consigli  provinciali).  -  1.   Il
consiglio  provinciale e' convocato e presieduto dal presidente della
provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal  presidente
eletto dall'assemblea.
   2.  La prima seduta e' convocata dal presidente della provincia ed
e'  dallo  stesso  presieduta  fino   all'elezione   del   presidente
dell'assemblea,  ove  previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta
prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto,  se  previsto
dalla  legge  o  dallo  statuto,  per la comunicazione dei componenti
della giunta e per la  discussione  e  approvazione  degli  indirizzi
generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
   3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, dopo la parola: 'comunale' sono inserite le
seguenti: 'o provinciale'; dopo le parole: 'il sindaco' sono inserite
le seguenti: 'o il presidente della provincia'.
   4.  Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, dopo  le  parole:    'e'  previsto'  sono
inserite le seguenti: 'dalla legge o dallo statuto'.
   5.  Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali
capoluoghi di provincia o comunque superiori ai  50.000  abitanti  si
applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita',
stabilite  dalla  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  e  successive
modificazioni ed integrazioni per gli assessori di province o  comuni
delle    stesse   classi   demografiche,   compatibilmente   con   le
disponibilita' di bilancio".