Art. 10.
Presidenza dei consigli provinciali e convocazione
dei consigli comunali e provinciali
1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo
1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la parola:
"presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e".
2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, e' inserito
il seguente:
"Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). - 1. Il
consiglio provinciale e' convocato e presieduto dal presidente della
provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente
eletto dall'assemblea.
2. La prima seduta e' convocata dal presidente della provincia ed
e' dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente
dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta
prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto
dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti
della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi
generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, dopo la parola: 'comunale' sono inserite le
seguenti: 'o provinciale'; dopo le parole: 'il sindaco' sono inserite
le seguenti: 'o il presidente della provincia'.
4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, dopo le parole: 'e' previsto' sono
inserite le seguenti: 'dalla legge o dallo statuto'.
5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali
capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si
applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita',
stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive
modificazioni ed integrazioni per gli assessori di province o comuni
delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le
disponibilita' di bilancio".