Art. 11.
                    Servizio di mensa scolastica
  1. E' autorizzata la spesa,  nel  limite  massimo  di  lire  26.000
milioni,  per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli
enti locali, nei mesi di  settembre,  ottobre,  novembre  e  dicembre
1995,  al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti
nelle scuole  nelle  quali  gli  enti  locali  stessi  provvedono  al
servizio in favore degli alunni.
  2.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono  stabiliti  i  criteri
per  la  individuazione  del  personale  docente  avente  diritto  al
servizio  di  mensa  gratuito  e  le  modalita'  di  erogazione   del
contributo  statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il
predetto servizio.
  3. All'onere previsto dal  comma  1  si  provvede  a  carico  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.