Art. 11.
Servizio di mensa scolastica
1. E' autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000
milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli
enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti
nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al
servizio in favore degli alunni.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri
per la individuazione del personale docente avente diritto al
servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del
contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il
predetto servizio.
3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.