Art. 12.
Disposizione   in   materia   di    prescrizione    dell'azione    di
responsabilita' per danni nei confronti di dipendenti pubblici
  1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Per i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  423,
la  prescrizione  si  compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e
comunque non prima del 31 dicembre 1996".