Art. 2.
          Disposizioni relative alle procedure di mobilita'
 1. L'articolo 16-bis  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 16-bis (Disposizioni in materia  di  assunzioni  e  mobilita'
negli  enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31
dicembre 1994 l'approvazione del Ministro  dell'interno  dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1 gennaio 1994 abbiano
dichiarato  o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente
decreto, le procedure di mobilita' del personale  eccedente  rispetto
ai  parametri  fissati  in  sede  di  rideterminazione  della  pianta
organica,  vengono  espletate  prioritariamente   nell'ambito   della
regione di appartenenza dell'ente interessato.
   2.   Esclusivamente  al  fine  di  consentire  l'assegnazione  del
personale di cui al comma 1, gli  enti  locali  della  regione  nella
quale  si  trovino  enti  che  hanno  deliberato  il  dissesto  danno
comunicazione dei posti  vacanti,  di  cui  intendono  assicurare  la
copertura,  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento  della
predetta  comunicazione,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette  all'ente  locale  l'elenco  nominativo  del  personale  da
trasferire  mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza
di tale  trasmissione,  nel  predetto  termine,  l'ente  locale  puo'
avviare le procedure di assunzione".