Art. 2.
Disposizioni relative alle procedure di mobilita'
1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilita'
negli enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31
dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1 gennaio 1994 abbiano
dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente
decreto, le procedure di mobilita' del personale eccedente rispetto
ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta
organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della
regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del
personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella
quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno
comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la
copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza
di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale puo'
avviare le procedure di assunzione".