Art. 3.
Disposizioni relative agli enti locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dai seguenti:
" 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali
con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti
alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni
organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione
della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non
sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli
enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle
proprie disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale per i
posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi
o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di
reclutamento; i medesimi enti possono altresi' coprire, fino al
limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31
agosto 1993, nonche' assumere personale a tempo determinato o
stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati
nei commi 23 e 27. E' altresi' consentita la copertura dei posti
vacanti qualora la dotazione non superi l'unita'".
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, cosi' come sostituito dall'articolo 2, gli enti
locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie,
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi
11 e 11-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito
dei posti vacanti, sempreche' dispongano di idonee risorse
finanziarie.
3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione
dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono
conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.
4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al
presente articolo.